martedì 1 giugno 2010

La costituzione di parte civile della Consigliera di Parità

La costituzione di parte civile della Consigliera di Parità


Avv. Roberto Lamacchia – Presidente Associazione Nazionale Giuristi Democratici


Relazione tenuta nell’ambito del Corso di diritto antidiscriminatorio (http://www.ordineavvocatitorino.it/UserFiles/File/convegni/comm_scientifica/CONVEGNI_ORDINE/ANNO_2010/PROGRAMMA_DIRITTO_ANTIDISCRIMINATORIO__3_1.pdf) a Torino, nella lezione del 14.05.2010, “Il codice pari opportunita’. Le molestie sessuali sul luogo di lavoro. Tutela penale e tutela civile. Analisi di casi Pratici”.


Fonte: http://www.giuristidemocratici.it/post/20100531183805/post_html


L'istituzione della figura della Consigliera di Parità, già prevista dal D.Lvo 196/00 è stato riprodotto dall'alt. 15 del codice delle pari opportunità emanato con il D.Lvo 198/06, con le modifiche ora introdotte dal D.Lvo 25/1/10 n. 5.

Le precedenti relazioni vi hanno già illustrato il contenuto generale della normativa, nonché i casi pratici più

frequentemente presentatisi nel corso degli anni.

A me tocca trattare esclusivamente la parte penalistica del tema e, dunque, in particolare, la possibilità di costituzione di parte civile della Consigliera di Parità nei procedimenti aperti per reati relativi a discriminazioni di genere aventi natura penale.

Le discriminazioni di genere che avvengono in ambito lavorativo, e dunque di competenza della Consigliera di parità, secondo l'art. 1 CEDAW (Convenzione per l'Eliminazione e la Discrimazione contro le donne) ratificata con la L. 132 del 14 marzo 1985 e che ha valore di fonte sovranazionale, consistono in "Ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere che abbia come conseguenza, o come scopo, dì compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di paritàtra uomo e donna".

Possono, dunque, integrare fattispecie penali discriminatorie:

- Violenza privata

- maltrattamenti sul luogo di lavoro

- molestie sessuali

- molestie o ingiurie

- violenza sessuale

- atti persecutori

- percosse

- lesioni personali

- omicidio

- procurato aborto

E, in generale, ogni condotta penalmente rilevante che sia commessa nell'ambito della relazione lavorativa, tanto da parte dei datore di lavoro quanto di un collega, e colpisca la donna per l'appartenenza specifica al suo genere femminile, andando a ledere, compromettere o limitare il godimento dei suoi diritti o l'esercizio delle sue libertà fondamentali "in quanto donna".

Va precisato che la normativa sulla Consigliera di Parità non fa riferimento alcuno alla possibilità, o meno, per la Consigliera di Parità di entrare nei procedimenti penali; infatti, gli artt. 36 e 37 dei D.Lvo 198/06, pur con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lvo 25/1/10 n. 5, fanno esclusivamente riferimento alla possibilità per la Consigliera di Parità di adire il Tribunale in funzione di Giudice dei Lavoro o il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Si tratta, dunque, di interpretare la normativa, lacunosa sul punto specifico, alla luce dei principi generali.

Sulla questione, per quanto mi consta, non esistevano precedenti sino al momento in cui la Consigliera di Parità della Regione Piemonte ha deciso, tramite i suoi difensori, di tentare la costituzione di parte civile in un procedimento penale per molestie sessuali promosso da tre dipendenti della SAGAT nei confronti di tre dipendenti della Società stessa.

All'udienza preliminare per due dei tre imputati (il terzo era stato giudicato separatamente), dunque, la Consigliera di Parità ha depositato atto di costituzione di parte civile, evidenziando il proprio buon diritto alla costituzione in presenza di reati integranti fattispecie discriminatorie che l'attività della Consigliera è istituzionalmente tesa a contrastare, nella sua qualità di soggetto istituzionalmente preposto a controllare il rispetto delle nonne sulla discriminazione di genere ed a promuovere iniziative volte a realizzare le pari opportunità nel lavoro, ivi compresa, dunque, l'iniziativa giudiziaria, a tutela di un vero e proprio diritto soggettivo della stessa Consigliera di Parità, violato dalla commissione di quei reati aventi natura discriminatoria.

All'udienza preliminare si costituivano, dunque, sia le lavoratrici colpite d alla discriminazione, sia la loro Organizzazione Sindacale di appartenenza, sia la Consigliera Regionale di Parità.

A fronte dell'opposizione della difesa degli imputati alla costituzione di parte civile, sia dell'Organizzazione Sindacale, sia della Consigliere di Parità, il GUP, con una sintetica motivazione, aveva affermato che *gli scopi istituzionali nei rispettivi settori di competenza, da un lato le Associazioni Sindacali rispetto alla tutela della salute e della dignità personale dei lavoratori e dunque anche in proprio e dall'altra i Consiglieri di Parità regionali rispetto alla tutela ed anche alla promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro, conferisce ad entrambi il diritto di costituirsi nei processi nei quali si ritengano violate norme poste a tutela di questi diritti, indipendentemente rivestita all'interno dell'ambiente di lavoro.".

La vicenda ebbe limitato risalto, poiché gli imputati definirono il procedimento a loro carico con il patteggiamento e, dunque, il GUP si limitò a liquidare alle parti civili costituite le spese di costituzione.

La vicenda, sotto il profilo penale, sembrava definita, ed invece uno degli imputati propose ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente in relazione all'avvenuta liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, e nei confronti della sola Consigliera di Parità.

Grazie a questa impugnazione, pertanto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere per la prima volta sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte della Consigliera di Parità.

La Suprema Corte ha affrontato il problema sia della legitimatio ad causam sia quello della costituzione di parte civile della Consigliera di Parità, facendo valere un diritto iure proprio.

Sotto il primo profilo, la Cassazione ha stabilito che la legittimazione non è altro che il frutto di quanto disposto

dall'alt. 37 commi 1 e 2 D.Lvo 198/2006 che riconosce alla Consigliera di Parità il diritto a far valere in sede giudiziaria la pretesa volta a risarcimento del danno nei casi in cui si riscontri "l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo”'.

Dunque, si tratta di accertare se i comportamenti contestati agli imputati configurino comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, rispetto ai quali il Codice delle Pari Opportunità attribuisce titolarità alla Consigliera di Parità.

Ed i comportamenti, nel caso in esame, consistevano nella pronuncia di frasi scurrili, di contenuto sessuale, nel continuoriferimento alle doti sessuali del molestatore, in ripetuteavances nei confronti delle dipendenti, pure recisamente respinte, cui faceva seguito la mancata concessione di permessi o ferie o l'affidamento di mansioni più gravose di quelle svolte dagli altri lavoratori, dunque in uno di quei comportamenti che ho sopra elencato.

La Cassazione Sez. VI penale, con la sentenza n. 266 del 5702/2009, ha ritenuto che tali fattispecie realizzino "indubbi comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso ed in ogni caso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrìce ... e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" così come previsto dall'alt. 26 comma 1 del Codice delle Pari Opportunità.

Non vi è, pertanto, dubbio che quei comportamenti, ritenuti integranti il reato di maltrattamenti, configurino una fattispecie nella quale la Consigliera può, ed anzi deve, intervenire.

Dalla commissione dei fatti di reato contestati agli imputati ed integranti la violazione delle norme che tutelano le lavoratrici dalle discriminazioni per ragioni di sesso, e quindi anche dalle molestie sessuali, deriva dunque una lesione dei diritti espressamente attribuiti dal legislatore alla Consigliera di Parità, nella sua qualità di titolare del diritto all'osservanza della normativa in materia.

Ma, come si diceva, la Suprema Corte è andata anche oltre, affermando, ed è la prima volta, per quanto mi risulta, che la Consigliera di Parità vanti un vero e proprio diritto soggettivo che la legittima alla costituzione di parte civile ture proprio.

Sul punto, la Corte Suprema afferma espressamente che "la Consigliera ... è legittimata a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale "danneggiato" dal reato di maltrattamenti commessi nei confronti di più lavoratori, alfine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale

subito".

In altre parole, si tratta della trasposizione in sede penale di quell'azione civilistica che il Codice delle Pari Opportunità espressamente attribuisce alla Consigliera di Parità avanti il Tribunale del Lavoro o il TAR, in materia di pubblico impiego.

Se, cioè, la Consigliera di Parità è legittimata a ricorrere al Tribunale del Lavoro anche in materia di risarcimento danni da maltrattamenti - molestie di natura sessuale, non si vede ragione alcuna per cui la stessa non possa trasferire detta azione all'interno del procedimento penale nel frattempo insorto.

La Suprema Corte è andata persine oltre l'ipotesi residuale che avevo proposto come difensore, nel senso che avevo sostenuto che, in ogni caso, la legittimazione alla costituzione di parte civile della Consigliera di Parità fosse consentita dalla sua qualità di soggetto esponenziale di interessi diffusi, ma la Cassazione, come visto, ha accolto, addirittura, la tesi principale, tesa ad attribuire alla Consigliera di Parità la

posizione dì danneggiato in proprio.

La Suprema Corte, poi, affronta anche il tema del risarcimento del danno non patrimoniale, alla luce delle note decisioni delle Sezioni Unite dell'I I/11/2008, per giungere ad affermare che alla Consigliera di Parità spetta il diritto ad "ottenere il danno non patrimoniale iure proprio nell'ambito del processo penale per la realizzazione di diritti ed interessi che la legge espressamente le riconosce e tutela".

Dunque, non possono sorgere problemi nemmeno in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale della Consigliera di Parità, dal momento che la Suprema Corte ha ribadito che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, il danno non patrimoniale è risarcibile, tra le varie possibili ipotesi, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, e nel caso di specie, non solo i fatti apparivano configurabili come reato, ma il relativo procedimento si è concluso con una sentenza di applicazione della pena.

A ciò si può ulteriormente aggiungere, per completezza di trattazione, che i diritti delle donne sono stati considerati, sin dal 1995, dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne delle Nazioni Unite, diritti umani e la violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali, disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentale

della persona, con ripercussioni non solo personali, ma anche sociali e pubbliche.

Per completare la disamina della fattispecie specifica di cui ho trattato, posso aggiungere che successivamente, ed esattamente pochi giorni fa, si è definitivamente concluso anche il processo civile intentato dalle lavoratrici avanti il Giudice del Lavoro e nel quale la Consigliera di Parità è intervenuta, sia ad adiuvandum della posizione delle lavoratrici molestate, sia in proprio, azionando quel diritto, questa volta in sede civile, riconosciutole dalla Corte di Cassazione.

Ed in effetti, si è pervenuti ad una conciliazione della vertenza con il riconoscimento di una somma di denaro oltre che alle attrici, anche alla Consigliera di Parità, quale risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito e ciò costituisce la riprova piena dell'effettività del danno subito ture proprio dalla Consigliere di Parità.

Si è trattato, come detto, di una pronuncia della Cassazione estremamente importante perché innovativa sulle possibilità che la legge attribuisce alla Consiglerà di Parità, estendendole anche al campo penale.

La pronuncia si pone nel solco di una serie di decisioni che avevano riguardato, soprattutto nell'ultimo decennio, la possibilità di ingresso nel processo penale di associazioni, enti o organizzazioni sindacali, fino ad allora escluse in base ad un principio esclusivamente individualistico del danno, rispetto alle quali si è andato formando un indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, che riconosce alle stesse, ed in particolare alle Organizzazioni Sindacali, il diritto a costituirsi parti civile non solo quali portatori di interessi collettivi, ma anche in proprio, a tutela dei diritti e dei principi in base ai quali le Organizzazioni Sindacali erano nate e che sono sanciti nei loro statuti.

Le recenti vicende dei processi Thyssen e Eternit, nei quali è stata ammessa la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali, a Torino, ne sono la conferma, così come una recente sentenza del Tribunale di Chivasso che, in una vicenda relativa alla morte per amianto di 5 lavoratori, le cui famiglie, tra l'altro e ad ulteriore conferma che si discuteva di un diritto proprio delle Organizzazioni Sindacali, erano già state integralmente risarcite, ha riconosciuto e quantificato in 30.000,00 Euro il danno proprio dell'organizzazione sindacale, nonché alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno confermato non solo il diritto a costituirsi parte civile, ma anche l'esistenza di un vero e proprio danno ture proprio, liquidato dai Giudici di merito secondo equità.

E la posizione della Consigliere di Parità è, per certi versi, da considerarsi ancora più forte di quella delle Organizzazioni Sindacali e delle associazioni o enti, in quanto la sua legittimazione non deve nemmeno essere ricercata nella coincidenza tra gli interessi e i diritti violati e gli scopi statutari delle stesse, ma deriva direttamente, come ho precedentemente detto, dalla legge e si inserisce, pertanto, sul versante pubblico del danno determinato da atti discriminatori.

Dunque, all'interno di un procedimento penale per reati che concernano discriminazioni, quali i maltrattamenti e le molestie sessuali, la Consigliera di Parità può vantare il diritto al risarcimento dei danni:

- in relazione all'ingiusta ed illegittima lesione dei diritti all'applicazione delle norme per la salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici dalle discriminazioni e dalle molestie, con particolare riguardo a quelle sessuali e per la conseguente tutela e garanzia della loro dignità e della loro personalità morale, per l'esercizio dei quali diritti i lavoratori e le lavoratrici si avvalgono, per espresse disposizioni legislative, della rappresentanza attribuita alla Consigliera di Parità;

- in relazione all'altrettanto ingiusta compromissione del diritto di liberamente perseguire gli scopi istituzionali di cui sopra, con conseguente lesione all'immagine ed alla credibilità dell'istituzione stessa, quale soggetto esponenziale ai fini sopra esposti della collettività dei lavoratori operanti sul suo territorio di competenza.

Non va trascurato, poi, che analogo diritto possono vantare quelle associazioni che annoverino tra i loro scopi statutari la difesa delle donne rispetto alle discriminazioni, violenze e molestie di genere: a questo proposito, mi piace ricordare come l'Associazione che presiedo, i Giuristi Democratici, sia stata ammessa come parte civile dal GUP di Perugia, in un procedimento per l'omicidio (o, per usare un termine che abbiamo contribuito a diffondere in Italia, femminicidio) di una giovane donna incinta da parte di suo marito; e ciò proprio stalla base della presenza nello Statuto di principi volti a tutela contro le discriminazioni di genere e della concreta attività svolta dall'associazione per perseguire quel fine specifico; solo un problema di mancanza del requisito della territorialità, e cioè della inesistenza, all'epoca dei fatti di una struttura associativa dei GD ha poi indotto la Corte d'Assise ad estromettere i Giuristi Democratici quale parte civile, ma ciò non toglie che il principio sia stato affermato.

Quell’ammissione, infatti, sta a rappresentare come il femminicidio e la violenza domestica non rappresentino solo un "fatto" di donne, ma costituisca una profonda ferita per la società, ferita contro cui, conscguentemente, possono agire autonomamente anche quelle associazioni che abbiano nel loro statuto la tutela della donna e che abbiano fattivamente operato in difesa di quella tutela.

Dunque, tutela personale, sociale e pubblica, nella quale rientra a pieno titolo la posizione della Consigliera di Parità.

Possiamo, pertanto, concludere che ci troviamo di fronte ad un opportuno ampliamento dei compiti e delle facoltà attribuite dalla legge alla Consigliera di Parità, con un consistente potenziamento della sua sfera di azione.

Una simile interpretazione consente di rendere maggiormente effettivo ed incisivo il compito della Consigliera di Parità di promuovere piani di azione positive e di promozione del principio di parità effettiva e si inserisce nel quadro di una rinnovata attenzione, sia da parte del legislatore italiano (peraltro, a ciò costretto dall'esistenza di Direttive comunitarie in tal senso), sia da parte della Magistratura, per uno degli aspetti fondamentali della persona umana, quale la discriminazione per motivi sessuali.

Proprio l'inserimento della molestia sessuale tra le discriminazioni per sesso, contenuto nell'art. 26 del D.Lvo

198/2006 consente di estendere la tutela della donna lavoratrice, sotto il profilo della discriminazione, anche a

fattispecie che ne erano precedentemente escluse.

Oggi, dunque, la Consigliera di Parità, in presenza di situazioni nelle quali siano compromessi diritti collettivi delle lavoratrici, ha di fronte a sé la possibilità di scegliere tra l'instaurazione di una causa civile nella quale richiedere il risarcimento del danno proprio, oltre ad appoggiare la pretesa risarcitoria della lavoratrice discriminata/molestata e l'ingresso nell'eventuale procedimento penale pendente, mediante la co stituzione di

parte civile.

E tutto ciò non può che portare ad una positiva valutazione circa la maggior sensibilità della magistratura nei confronti dei diritti umani ed in particolare nei confronti del principio di uguaglianza tra Ì generi.

Si tratta, ora, di dare seguito a questa apertura, sviluppando gli interventi della Consigliera di Parità in tutti quei procedimenti penali per reati che presentino caratteristiche discriminatorie, e, dunque, anche le molestie sessuali, con ovvio rafforzamento della posizione della singola ìavoratrice.

Mi è noto come, purtroppo, i budget a disposizione delle Consigliere di Parità siano stati ridotti nel tempo, con

un'evidente contraddizione rispetto all'ampliamento dei compiti voluto dalla nuova normativa di attuazione della Direttiva Europea 2006/54/CE, con ciò rendendo più complicato ed arduo il compito alla stessa affidato dalla legge, ma proprio l'ottenimento di un risarcimento ture proprio potrebbe consentire un maggior attivismo da parte della Consigliera, e dunque, in definitiva, anche una maggior attenzione alle problematiche della discriminazione di genere.

Torino, 14 aprile 2010.

Aw. Roberto Lamacchia