martedì 6 dicembre 2011

lunedì 21 novembre 2011

Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI CONCETTI DI FEMMICIDIO E FEMMINICIDIO

Contributo dell’ Avv. Barbara Spinelli pubblicato in AA.VV., “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011, pp.125-142

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I. Femmicidio e femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico nazionale ed internazionale. II Il Femmicidio e femminicidio entrano nei codici penali nazionali. III. Il femminicidio è una violazione dei diritti umani delle donne. Il riconoscimento del femminicidio nel diritto internazionale umanitario: la rivoluzionaria sentenza “Campo Algodonero”. IV. L’obbligazione degli Stati di proteggere le donne dalla violenza di genere: le ripercussioni della sentenza “Campo Algodonero” sugli ordinamenti nazionali, sull’ordinamento comunitario e in Italia. Prospettive e conclusioni.

I. I neologismi “femicide” e “feminicidio” nascono con una valenza spiccatamente politica: dare un nome alle uccisioni e violenze nei confronti delle donne “perché donne”, e renderle visibili in quanto tali .

I due concetti di femmicidio e femminicidio hanno assunto immediatamente rilevanza scientifica quali categorie di analisi socio-criminologica , in quanto oltre ad evidenziare la natura di genere che connota la maggior parte dei crimini contro le donne, li analizzano e li classificano in quanto tali . Ciò ha consentito, come fu in passato per le violenze sessuali, il ribaltamento di consolidati stereotipi e luoghi comuni concernenti la violenza degli uomini sulle donne.

Emblematico (oltre che “esperienza pilota”) è il caso delle indagini svolte in Messico dalla Commissione Speciale parlamentare sul femminicidio, nominata e presieduta da Marcela Lagarde. La Commissione ha rielaborato, per un arco temporale di dieci anni, le informazioni reperite presso varie istituzioni (procure generali, ONG, istituzioni di donne, Corte suprema, organizzazioni civili, giornali, INM, INEGI), verificando che l’85% dei femminicidi messicani avviene in casa per mano di parenti, e concerne non soltanto donne indigene ma anche studentesse, impiegate, donne di media borghesia. Per ogni Stato si è tenuto in considerazione non solo il dato risultante dall’indagine empirica e dalle analisi fornite dalle fonti ufficiali, ma anche la situazione legislativa, le misure adottate per il contrasto alla violenza di genere, la presenza sul territorio di progetti indirizzati alle donne o di centri antiviolenza. Tale comparazione ha consentito di verificare che il 60% delle vittime di femminicidio aveva già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento.

Gli esiti delle indagini sul femmicidio e sul femminicidio, condotte sull’esempio del Messico in numerosi altri stati latinoamericani, hanno reso quindi possibile evidenziare la natura strutturale della discriminazione e della violenza di genere, e di conseguenza la responsabilità istituzionale per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che la rendono possibile.

Il percorso messicano e degli altri paesi latinoamericani di riconoscimento del femmicidio e del femminicidio ha evidenziato come “nominare” gli atti estremi di violenza di genere abbia determinato l’insorgere di una consapevolezza nella società civile e nelle Istituzioni sulla effettiva natura di tali crimini, che a sua volta ha reso possibile una maggiore conoscenza del fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e la predisposizione di accurate indagini socio-criminologiche.

Di conseguenza, la profonda conoscenza delle dinamiche socio-culturali, politico-giuridiche ed economiche che favoriscono ovvero inibiscono il femmicidio/femminicidio ha reso possibile l’emergere di istanze di riconoscimento anche giuridico di tali categorie.

Le esperienze di Messico e Guatemala, ad esempio, dimostrano che già in una prima fase di sensibilizzazione da parte del movimento femminista sul femminicidio, il carattere scientifico e la natura spesso ufficiale delle indagini hanno determinato un forte impatto dei risultati sulle politiche e sulle riforme legislative sollecitate o in atto in quei paesi in materia di violenza di genere. Le ONG e il movimento femminista attivo sui territori hanno promosso e utilizzato queste indagini per la propria attività di lobby.nei confronti dei Governi, ma anche per evidenziare, sulla base dei dati raccolti, la responsabilità dello Stato nel momento in cui non è in grado di garantire il diritto delle donne all’integrità psicofisica ed a vivere con sicurezza e dignità nella propria comunità, per l’inefficacia dimostrata nel prevenire, perseguire, e punire ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Infatti la discriminazione e la violenza di genere costituiscono, in maniera diversa, violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, delle quali lo Stato si rende complice o responsabile attraverso la propria azione o inazione .

La rivendicazione del femmicidio e del femminicidio come violazioni dei diritti fondamentali delle donne “in quanto donne” hanno determinato da un lato quel processo di internazionalizzazione delle istanze di giustizia per i crimini contro le donne, già avanzate a livello locale, ben descritto nel mio libro , dall’altro una pressante richiesta di codificazione interna del reato di femmicidio/femminicidio , che, nei Paesi latinoamericani, è funzionale ad una precisa esigenza di adottare una “misura speciale temporanea” capace di fungere al contempo sia da deterrente all’impressionante numero di uccisioni di donne in quanto donne sia da risarcimento simbolico al disinteresse storico del sistema giuridico per la protezione della vita e dell’integrità delle donne .

II. Il femmicidio e il femminicidio sono due concetti entrati con prepotenza nel dibattito giuridico nazionale della maggior parte dei Paesi latinoamericani, non senza resistenze di carattere ideologico da parte dei giuristi, secolarmente abituati ad un linguaggio e ad una codificazione “neutrale”.

In Costa Rica ad esempio – il primo Paese in cui fu presentata un’iniziativa legislativa volta a tipizzare il delitto di femmicidio, nel 1999 – la proposta fu tacciata per incostituzionale e discriminante nei confronti degli uomini. Anche se la Corte Costituzionale si pronunciò in senso contrario a tali accuse, il disegno di legge subì tali e tante modifiche sostanziali che, di fatto, la definizione di femmicidio fu di fatto “neutralizzata” rispetto alla versione originaria.

Se in Costa Rica la proposta di codificazione del reato di femmicidio nacque dai gruppi femministi e fu ampliamente dibattuta sui media e in ambito accademico, appoggiata da una marcia di più di cinquemila persone e dal Governo in carica, per il Messico e per il Guatemala invece, dove le attiviste erano già in stretto contatto con le istituzioni nazionali e regionali a tutela dei diritti umani , L’indicazione di inserire nella legislazione nazionale il femminicidio come reato è arrivata direttamente dal Comitato per l’attuazione della CEDAW , il quale, nelle Raccomandazioni rivolte ai due Stati, li esortava ad introdurre nei propri ordinamenti nazionali il reato di femminicidio.

Attualmente, i Paesi che hanno introdotto nei propri ordinamenti interni il reato di femmicidio o di femminicidio sono Costa Rica, Guatemala, Messico, Venezuela, Cile, El Salvador. Progetti di legge per la codificazione del reato di femmicidio/femminicidio sono stati presentati a Panama, in Argentina, Nicaragua, Colombia, Honduras.

Il bene giuridico tutelato è il diritto della singola donna e del genere femminile ad una vita libera dalla violenza e da ogni forma di vessazione discriminatoria basata sul sesso, e dunque il diritto alla vita ed all’integrità psicofisica, senza discriminazioni basate sul sesso. Emblematico, per capire il contesto in cui sorge l’esigenza di codificare il reato di femmicidio/femminicidio, l’appello dell’ambasciatrice di Amnesty International Hilda Morales ai legislatori per l’introduzione del reato di femminicidio nel codice penale, sulla base del fatto che “il codice penale è una Costituzione in negativo” e dunque si rende necessaria al fine di “garantire l’integrità fisica senza discriminazioni” .

Peraltro, per numerosi dei Paesi che hanno introdotto questo crimine, si trattava della prima forma di legislazione nazionale diretta a sanzionare specificamente la violenza contro le donne, rendendola in tal modo visibile anche per l’ordinamento giuridico.

Tuttavia, la trasposizione dei concetti socio-crimino-antropologico di femmicidio/femminicidio in una fattispecie penale ha sollevato non poche sfide giuridiche connesse all’individuazione delle condotte da incriminare, alla scelta se differenziare il reato di femmicidio/femminicidio rispetto alle altre forme di violenza di genere già tipizzate ovvero considerarlo aggravante di reati connotati perlopiù in maniera neutra dal punto di vista della parte offesa e dell’aggressore.

Ad una prima analisi, le esperienze di codificazione penale si sono rivelate piuttosto insoddisfacenti, da un lato per le difficoltà connesse alla identificazione di condotte sufficientemente determinate e precise, tali da rispettare i principi di tassatività e di legalità, dall’altro per la sostanziale assenza di volontà politica di assimilare in toto negli ordinamenti giuridici una fattispecie non neutra. Tale assenza di volontà politica è risultata decisiva in più occasioni nel vanificare progetti in astratto destinati al successo: anche in presenza di disegni di legge “perfetti”, il dibattito parlamentare e le modifiche apportate da quei soggetti che politicamente non erano pronti ad accettare una modifica del diritto penale inclusiva della differenza sessuale, hanno alla fine privato la fattispecie di ogni consistenza e peculiarità, rendendola quindi di difficile o addirittura inutile attuazione.

Per quanto attiene alla costruzione della fattispecie criminale, si è posto in via principale il problema della delimitazione della condotta punibile.

Se infatti il femmicidio è “facilmente” identificabile nella condotta di chi uccide una donna/bambina/lesbica/transessuale in ragione del suo genere di appartenenza, il femminicidio al contrario include una vasta gamma di condotte discriminatorie e violente rivolte contro la donna “in quanto donna”, che rappresentano una violazione dei suoi diritti fondamentali, in quanto la eliminano fisicamente o annullano la sua possibilità di godere delle libertà concesse invece agli altri consociati (maschi).

Di qui la difficoltà di “formalizzare” giuridicamente la categoria del femminicidio in ambito penale nel rispetto del principio di tassatività .

Rimandando ad altre sedi per un’analisi più puntuale delle legislazioni relative ai singoli Paesi, in questa sede si può brevemente evidenziare che la maggior parte delle legislazioni nazionali ha delineato l’atto femminicida come la condotta violenta di un individuo (o più) nei confronti di una donna o una bambina, spinta da un “odio di genere”. La condotta può inserirsi in un contesto strutturale di discriminazione di genere o di politiche inadeguate per la prevenzione della violenza di genere o di disinteresse per la persecuzione di questo genere di crimini. Per tale motivo, oltre alla condotta del singolo in alcune legislazioni viene sanzionata in forma aggravata anche la responsabilità dei pubblici ufficiali per omissione di atti d’ufficio, per concorso, o favoreggiamento di tali crimini.

III. Come far valere la responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni internazionali di protezione e promozione dei diritti umani delle donne, alle quali si sono vincolati attraverso la ratifica delle Convenzioni ONU e delle Convenzioni regionali (c.d. due diligence obligation)?

Il femmicidio ed il femminicidio, come tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, costituiscono la “manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne…uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini..” : è evidente quindi che sarà difficile far valere la responsabilità dello Stato se prima non si è agito in maniera sistematica al suo interno per scardinare i meccanismi sociali e di potere che rendono tollerabile la soggezione delle donne ai ruoli tradizionali e la violenza rivolta nei confronti di quelle donne tentano di fuggire a tali ruoli.

Per chiamare lo Stato alla sua responsabilità internazionale occorre, a livello nazionale, evidenziare che l’indifferenza delle Istituzioni per il riaffermarsi di una cultura patriarcale che discrimina le donne, costituisce una inadempienza alle obbligazioni internazionali di promozione di una cultura di genere assunte con l’adesione al sistema giuridico internazionale umanitario (e, per quanto attiene all’Italia, anche per la sua adesione all’Unione Europea). Di qui l’importanza cruciale di declinare in termini di violazione dei diritti umani delle donne le censure mosse politicamente (e giuridicamente) allo Stato, a livello nazionale, per le inadempienze relative alla predisposizione di adeguati meccanismi di prevenzione della violenza sulle donne e di protezione delle donne sopravvissute alla violenza .

Laddove gli stati-nazione non appaiono più in grado di garantire adeguatamente il rispetto dei diritti delle donne, la richiesta di giustizia a livello internazionale, davanti alle Corti per i diritti umani, rappresenta un preziosissimo strumento di pressione sugli Stati stessi e dunque un importante mezzo per richiamare i governi nazionali alle responsabilità assunte sottoscrivendo le Convenzioni Onu e regionali a tutela dei diritti delle donne (per quanto ad oggi resti aperto il problema di come sanzionare adeguatamente gli Stati membri, una volta che questi siano stati dichiarati colpevoli di aver violato i diritti delle donne).

Nell’ambito del diritto umanitario internazionale, i diritti delle donne sono affermati da numerose Convenzione ONU e carte regionali. Tra queste vale la pena di ricordare in questa sede la principale, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e, a livello regionale, la Convenzione interamericana di Belem do Parà, la Convenzione europea contro la violenza sulle donne, il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli .

La Conferenza di Pechino ha sancito ufficialmente che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne.

Ne consegue, per gli Stati, l’obbligazione di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, solitamente declinata come “obbligazione delle 4 P”: to Promote, promuovere una cultura che non discrimini le donne, to Prevent, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, to Protect, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, to Punish, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne.

In tema di femmicidio e femminicidio, uno è il caso che ha segnato la storia a livello mondiale: la sentenza “Campo algodonero”, emessa dalla Corte interamericana per i diritti umani in data 10.12.2009 , in occasione del giorno in cui si commemora la firma della Dichiarazione universale sui diritti umani. Per la prima volta nella storia della Corte interamericana, a presiedere l’organo giudicante era una donna, la magistrata Cecilia Medina Quiroga.

Con questa storica sentenza, per la prima volta nella storia del diritto internazionale umanitario uno Stato viene dichiarato responsabile per i femminicidi avvenuti sul suo territorio, e dunque per la prima volta viene riconosciuta una identità giuridica propria al concetto di femminicidio quale omicidio di una donna per motivi di genere . Il neologismo viene utilizzato anche quale simbolo di restituzione al diritto del linguaggio di rappresentazione della realtà di violenza subita usato dalle stesse vittime, a titolo di risarcimento per dare loro quella voce, quel diritto alla parola, la credibilità stessa della loro azione che lo Stato, in violazione dei loro diritti umani, gli aveva sistematicamente negato .

Nell’ambito del procedimento, la madre di Esmeralda Herrera Monreal è stata difesa dalla Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD) e dal Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La madre di Claudia Ivette González e di Laura Berenice Ramos Monárrez sono state invece rappresentate dalla Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana e dal Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC).

Sono numerose le ONG e gli organismi di tutela dei diritti umani intervenuti nel procedimento davanti alla Corte in qualità di amicus curiae, provenienti da numerosi Paesi del mondo, a testimonianza dell’interesse tanto della società civile quanto del mondo accademico per l’affermazione della responsabilità degli Stati per il mancato adempimento delle obbligazioni in materia di violenza di genere. Alla Corte sono pervenuti ben tredici interventi, sottoscritti congiuntamente da più associazioni .

La Corte interamericana per i diritti umani ha ritenuto responsabile lo Stato messicano responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte di tre giovani donne, i cui corpi furono ritrovati in un campo di cotone nei pressi di Ciudad Juarez .

La Corte altresì ha ritenuto che i casi individuali di queste tre ragazze, presentati davanti alla Corte dalla Commissione Interamericana per i Diritti umani (CIDH), fossero rappresentativi di una situazione strutturale di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali delle donne sulla base del genere di appartenenza. Infatti, nella sentenza si riconosce che la violenza subita dalle donne di Ciudad Juarez fin dal 1993 costituisce una violazione strutturale dei loro diritti umani della quale è responsabile lo Stato messicano.

Lo Stato messicano è stato condannato per aver violato il diritto alla vita , alla integrità psicofisica ed alla libertà delle tre vittime, per aver posto in essere indagini inadeguate, e dunque per aver violato il diritto alla tutela giurisdizionale anche nei confronti delle loro famiglie, per aver violato il diritto delle minori ad avere protezione da parte dello stato , per aver violato il diritto all’integrità psicofisica dei famigliari delle vittime per le sofferenze loro causate e per le pressioni avanzate nei loro confronti. Inoltre, è stato condannato per averle discriminate in quanto donne , nel venir meno al rispetto dell’obbligazione dello Stato di garantire il pieno e libero esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti , che in questo caso sono stati ritenuti violati.

Per tale motivo, lo Stato messicano è stato condannato, al fine di riparare al danno arrecato mediante la violazione dei diritti delle tre giovani e delle loro famiglie, non solo alle vittime ma alle donne messicane tutte, ad adempiere ad una serie di sanzioni imposte dalla Corte.

In primo luogo, la Corte ha sancito che la sentenza, dichiarando la responsabilità dello Stato, per la ripercussione pubblica del suo contenuto costituisce essa stessa una forma di riparazione.

Inoltre la Corte nel dispositivo della sentenza ha disposto che lo Stato messicano:

- provvedesse a garantire un adeguato svolgimento del processo penale in corso relativo ai casi portati davanti alla Corte, assicurando un adeguato contraddittorio, trasparenza e prospettiva di genere nelle investigazioni, pubblicazione delle sentenze;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici accusati di aver commesso delle irregolarità nell’ambito delle indagini sui casi delle tre giovani;

- provvedesse a garantire di procedere penalmente nei confronti dei funzionari pubblici denunciati per aver effettuato indebite pressioni nei confronti dei familiari delle vittime;

- pubblicasse la sentenza sulla stampa nazionale e locale;

- riconoscesse, mediante un atto pubblico, le proprie responsabilità internazionali per i fatti relativi al femminicidio delle tre ragazze, in onore della loro memoria;

- costruisse, entro un anno dalla notifica della sentenza, un momento commemorativo delle vittime di femminicidio a Ciudad Juarez, da inagurare con una cerimonia nell’ambito della quale avrebbe dovuto riconoscere la propria responsabilità internazionale;

- predisponesse dei protocolli e dei manuali di indagine circa le sparizioni di donne e i femminicidi, con una prospettiva di genere ed in linea con gli standards internazionali;

- creasse una pagina web informativa sulle donne scomparse dal 1993 nello Stato di Chihuahua;

- creasse una banca dati sulle sparizioni e omicidi di donne;

- predisponesse una formazione permanente dei suoi funzionari sui diritti umani in una prospettiva di genere;

- realizzasse un programma educativo per la popolazione dello Stato di Chihuahua, per agire a livello culturale al fine di superare la dimensione sistematica della discriminazione e la violenza di genere;

- fornisse assistenza medica, psicologica, psichiatrica, pubblica e gratuita, ai familiari delle vittime;

- pagasse i danni morali e materiali e le spese alle parti del procedimento.

Il tutto sotto il controllo e la supervisione della Corte.

Purtroppo oggi, a quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, l’unica obbligazione che lo Stato messicano ha compiutamente adempiuto è quella relativa alla pubblicazione della sentenza: le altre risultano tutte parzialmente o totalmente inattuate . Di più: aumenta il numero dei femminicidi e delle ragazze scomparse, salgono le aggressioni e le intimidazioni nei confronti delle attiviste.

E’ evidente allora che il principale problema sta, ancora una volta, nella mancanza di volontà politica da parte dello Stato di adempiere effettivamente alle obbligazioni internazionali assunte. Ma si pone anche una nuova sfida per il diritto internazionale umanitario: come assicurarsi che gli Stati adempiano alle condanne da parte degli organismi internazionali a protezione dei diritti umani.

IV. La sentenza di Campo Algodonero, lungi dal costituire un attacco della comunità internazionale allo Stato messicano, rappresenta uno snodo fondamentale del diritto internazionale umanitario nel farsi garante, attraverso i propri meccanismi, del rafforzamento dello Stato di diritto e delle sue istituzioni democratiche, così come dello sviluppo umano nelle società di tali Stati, in un’ottica di genere .

Nel corso della trattazione si è più volte sottolineato che lo stato messicano è stato ritenuto responsabile per non aver adeguatamente prevenuto la morte delle tre giovani juarensi.

Sullo Stato messicano infatti incombe, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Belém do Parà, l’obbligazione di utilizzare la dovuta diligenza per prevenire, sanzionare ed eradicare la violenza sulle donne. In generale, tale obbligazione incombe pure su tutti gli Stati che hanno ratificato la CEDAW, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione.

La CEDAW, già dal 1992, ha ritenuto che gli Stati possono essere responsabili degli atti privati se non adottano misure adeguate ad impedire la violazione dei diritti (da parte dei singoli), o ad assicurare le indagini e la punizione degli atti di violenza o a risarcire le vittime . Analogamente si è espressa l’Assemblea Generale ONU nel 1993 e la Piattaforma di Pechino . Anche la Special Rapporteur ONU sulla violenza sulle donne già da tempo ha dato atto dell’esistenza di una norma pattizia, nel diritto internazionale consuetudinario, che obbliga gli Stati ad utilizzare la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare la violenza sulle donne .

Dunque, non è sufficiente che lo Stato si astenga dal commettere in prima persona violazione dei diritti fondamentali delle donne (ad esempio adottando leggi che violano i diritti delle donne) ma, per andare esente da responsabilità internazionale, deve pure aver adottato ogni mezzo idoneo ad evitare che i singoli possano porre in essere lesioni dei diritti garantiti attraverso l’adesione agli strumenti internazionali e regionali di diritto umanitario.

Ma come si può valutare se uno Stato ha adottato tutte le misure adeguate a prevenire il femminicidio, ovvero ne è responsabile?

Gli indicatori molteplici. Semplificando molto il discorso, lo Stato deve avere assolto all’obbligazione di assicurare la protezione dei diritti delle donne sia de jure che de facto. Ovvero: deve aver ratificato gli strumenti internazionali a tutela dei diritti delle donne, deve avere fonti primarie (di rango costituzionale) che sanciscano il principio dell’uguaglianza di genere, deve essere dotato di un corpus normativo di contrasto alla violenza sulle donne, deve aver predisposto politiche e piani di azione in materia, deve aver formato gli operatori giudiziari e le forze dell’ordine in un’ottica di genere, deve avere a disposizione strutture di protezione adeguate, deve aver predisposto strumenti di rilevazione statistica dei dati, di sensibilizzazione culturale . Ma non è sufficiente che uno Stato disponga di un adeguato quadro normativo e politico di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, occorre anche che tale quadro sia funzionale ed efficace nel contrasto alla violenza di genere, ovvero sia in grado di prevenire i fattori di rischio, agendo a livello strutturale.

Indubbiamente, la sentenza “Campo Algodonero” è estremamente preziosa nel ripercorrere minuziosamente tutte le omissioni dello Stato messicano che ne sanciscono la responsabilità per i femminicidi di Ciudad Juarez, e nel motivarla alla luce dei parametri sanciti dagli altri organismi a tutela dei diritti umani e delle osservazioni pervenute, in special modo dalla CEDAW e dai vari Special Rapporteur ONU, allo Stato messicano . Ma è ancora più preziosa nella misura in cui richiama i precedenti in cui, anche se non si parlava espressamente di femminicidio, la questione verteva in materia di responsabilità dello Stato per non aver adottato tutte le misure adeguate a prevenire l’uccisione della donna, la violenza di genere nella sua forma più estrema.

E la Corte non lo fa soltanto richiamando la propria giurisprudenza, ma anche con riferimento a quello della Corte Europea per i diritti umani e citando la motivazione dei casi decisi davanti al Comitato CEDAW, quasi a voler riaffermare l’universalità dei parametri per una giustizia minima sui diritti delle donne, l’universalità della risposta giuridica del diritto umanitario al femminicidio: gli Stati devono garantire con tutti i mezzi adeguati e in concreto, alle donne, una vita libera dalla violenza “in quanto donne”.

Il primo caso in cui la Corte interamericana sancì questa responsabilità (nei confronti dello stato brasiliano) richiamando esplicitamente la Convenzione di Belém do Parà fu quello di Maria Da Penha , una donna uccisa dopo che per ben quindici anni aveva subito (e denunciato!) violenze domestiche.

Ma la Corte richiama anche la più recente decisione del Comitato CEDAW nei confronti dell’Ungheria (2005, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile in quanto non disponeva di una legislazione specifica in materia di violenza domestica e molestie sessuali, né di strumenti analoghi agli ordini di protezione o di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare, né di case rifugio per la protezione immediata delle donne sopravvissute alla violenza) e quella, ancora più recente, della CEDAW nei confronti dell’Austria (2007, in cui lo Stato fu dichiarato responsabile dell’uccisione di una donna da parte di suo marito, poiché lo stesso nonostante la pericolosità e la riportata condanna non era stato trattenuto in carcere) .

Nella sentenza di Campo Algodonero si sviluppa un ulteriore concetto: se lo Stato non adotta tutti i mezzi adeguati per prevenire e contrastare la violenza di genere, discrimina le donne in quanto non garantisce loro il diritto ad essere uguali davanti alla legge, e dunque ugualmente protette dalle istituzioni. Perché lo Stato sia responsabile di tale discriminazione, non occorre che sia intenzionale.

In tal senso, la Corte interamericana richiama il precedente della Corte Europea per i diritti umani, Opuz vs. Turchia , ove i giudici di Strasburgo (a loro volta richiamando la giurisprudenza della Corte Interamericana) avevano condannato lo Stato per violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti umani degradanti – in quanto la signora Opuz, ha subito uno stato perenne di minacce, violenze e paura da parte del marito, a causa della passività della polizia e dei giudici nella persecuzione dello stesso) e per violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione – in quanto le riforme legislative adottate dalla Turchia per eliminare le disposizioni discriminatorie in materia di violenza domestica -ad es. attenuante del delitto d’onore- non sono bastate a eliminare la passività delle autorità locali davanti alla sua richiesta di aiuto “in quanto donna”).

E lo Stato italiano? Indubbiamente, siamo a conoscenza di numerosi casi che gli costerebbero una condanna (davanti alla CEDU o al Comitato CEDAW) per non aver adottato le misure adeguate a prevenire il femminicidio. Le numerose e gravi mancanze dello Stato italiano nell’adempiere alle obbligazioni sancite dalla ratifica della CEDAW si possono leggere dettagliatamente nel Rapporto Ombra presentato al Comitato CEDAW dalle ONG riunite nella Piattaforma “Lavori in corsa: 30 anni CEDAW” . E’ emblematico che, proprio sulla base delle informazioni fornite al Comitato dalle attiviste italiane, nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW al Governo italiano si ammetta chiaramente che, stando alle evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in aumento. Il Comitato infatti si dichiara “preoccupato per l’elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner (femmicidi), che può indicare un fallimento delle autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner” .

E’ evidente che tale censura mossa dal Comitato CEDAW al Governo italiano apre scenari estremamente interessanti sia de jure condendo sia dal punto di vista di tutela giudiziale delle vittime di violenza domestica e di femminicidio. E’ altresì evidente che, se oggi la CEDAW parla di femmicidio anche in relazione all’Italia, è perché i diritti umani affermati a livello universale vivono nella misura in cui vengono reclamati in quanto tali e fatti valere a livello locale. Ed in questo le donne, anche quelle italiane, continuano ad avere un ruolo fondamentale.

Stereotipi, pregiudizi, diritti e democrazia

STEREOTIPI, PREGIUDIZI, DIRITTI E DEMOCRAZIA

Per una critica di genere del diritto e della politica.

Avv. Barbara Spinelli

Contributo inserito nel documento programmatico per l’Assemblea nazionale dei Giuristi Democratici
Padova, 26-27 novembre 2011

Qui il mio intervento in formato pdf e completo di note e di Raccomandazioni CEDAW
Qui il documento programmatico in versione integrale pdf
Qui la locandina con il programma dell'Assemblea nazionale pdf

I.

E’ evidente che, nonostante l’Italia abbia ratificato i principali trattati internazionali in materia di diritti umani, e nonostante ormai la tutela dei diritti fondamentali abbia raggiunto una dimensione “multilivello” (internazionale, comunitaria, nazionale) estremamente capillare, manca ancora una adeguata cultura politica, sociale e giuridica in grado di riconoscere in concreto le violazioni dei diritti umani e combatterle in quanto tali, attraverso la predisposizione di politiche adeguate e attraverso un utilizzo consapevole degli strumenti di tutela esistenti.

Un esempio concreto di tale vuoto culturale è la mancata istituzione nel nostro Paese di un organismo indipendente di monitoraggio e tutela dei diritti umani. Da decenni infatti l’Italia è inadempiente ai Principi di Parigi, ed alle Raccomandazioni provenienti da ciascuno dei 6 Comitati ONU che sollecitano la creazione di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani.

Nonostante l’Italia abbia annunciato nel corso della Revisione Universale Periodica del 2010 di essersi attivata in tal senso, il disegno di legge approvato il 3 marzo 2011 da parte del Consiglio dei Ministri non può considerarsi un avanzamento sufficiente verso l’effettivo adempimento dell’obbligazione assunta, anche determina un notevole regresso rispetto al precedente disegno di legge n. 1463 sul quale in data 01.05.2007 aveva già espresso parere tecnico il Dipartimento Istituzioni Nazionali dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per I diritti umani .

Se da un lato il Governo italiano è gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni internazionali assunte, e si rende responsabile di gravissime violazioni dei diritti fondamentali, dall’altro siamo di fronte a un sistema politico e ad una società civile eccessivamente inconsapevoli non solo del contenuto stesso delle obbligazioni dello Stato italiano in materia di diritti fondamentali, ma anche del funzionamento del sistema di monitoraggio dell’adempimento da parte dello Stato italiano delle obbligazioni internazionali e comunitarie assunte per garantire in concreto i diritti fondamentali, attraverso l’implementazione delle Convenzioni ratificate.

Questa ignoranza diffusa è resa possibile anche e soprattutto dal fatto che il Governo neanche si cura di tradurre e diffondere in lingua italiana i testi dei Treaty bodies, delle raccomandazioni generali, delle raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia, ostacolando in tal modo una conoscenza diffusa dei diritti garantiti da queste Convenzioni e un controllo effettivo da parte della società civile circa l’effettivo adempimento delle raccomandazioni formulate dai vari comitati di controllo delle varie Convenzioni.

Il Parlamento nazionale e quelli regionali spesso ignorano queste disposizioni che invece dovrebbero costituire il faro delle riforme legislative, politiche e delle manovre economiche.

Anche il giurista più sensibile a questi temi, spesso, nella sua attività quotidiana, tende a richiamare nei propri atti in maniera citazionistica i diritti affermati nelle Convenzioni, ma senza riuscire di fatto ad individuare chiaramente il contenuto di quel diritto ed il perché in concreto esso è stato violato.

A ciò si aggiunga che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei a non essersi mai avvalso degli strumenti di tutela previsti dal diritto internazionale dei Trattati per le violazioni singole o gravi e sistematiche di diritti fondamentali che avvengono all’interno del Paese.

Al contrario, in special modo a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, appare più che mai necessario che il legale abbia conoscenza adeguata del corpus giuridico dei Treaty bodies, e quindi non solo dei principi affermati dalle Convenzioni ONU ma anche e soprattutto della giurisprudenza e delle raccomandazioni prodotte dagli organismi di monitoraggio dell’implementazione di questi trattati. Questo bagaglio infatti è utilissimo all’interprete del diritto nazionale per riempire di significato/articolare i diritti sanciti dalla Costituzione e i principi derivanti dalle fonti dell’unione europea, e per passare dunque al vaglio la legittimità dei singoli provvedimenti e della normativa nazionale (ma anche comunitaria).

L’ignoranza del giurista medio spesso infatti ha costituito il principale ostacolo per un rapido passaggio dal riconoscimento dell’uguaglianza formale a quello dell’uguaglianza sostanziale.

Dunque una alfabetizzazione di base in materia di diritto internazionale umanitario costituisce sicuramente un buon inizio per declinare e far vivere nella nostra dimensione nazionale e locale i diritti fondamentali sanciti a livello internazionale e comunitario.

I diritti infatti vivono là dove vengono riconosciuti e reclamati in quanto tali.

II.

Il mancato riconoscimento di alcune situazioni quali violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali di un determinato gruppo o categorie di persone, determina inevitabilmente il declassamento di tali situazioni a problemi di ordine morale, etico, o politico che, in quanto tali, possono essere risolti o non risolti attraverso il ricorso ai peggiori compromessi possibili. Ovvero, a causa di un pregiudizio dovuto all’ignoranza (questa situazione non costituisce una violazione dei diritti fondamentali) automaticamente si perdono di vista i soggetti di diritto, persone i cui diritti sono fondamentali e inalienabili, e la questione diventa una delle tante che deve essere disciplinata come oggetto del diritto (io politico/legislatore mi sento libero di legiferare sulla base di quella che è l’opinione politica della maggioranza dominante, in quanto trattasi di questione etica/morale e non di questione che attiene i diritti fondamentali).

Questo in Italia avviene in particolar modo quando si tratta di discriminazione di genere e basata sull’orientamento sessuale e quando si tratta di discriminazione razziale.

Un esempio macroscopico è sotto gli occhi di tutti, e riguarda il vergognoso destino parlamentare delle leggi c.d. anti-omofobia. Come tutti ricorderanno, in ragione del crescente numero di aggressioni nei confronti di gay e lesbiche, nel 2009 sono stati presentati in Parlamento due disegni di legge (n. 1658 e n. 1882), per estendere la tutela penale accordata dalla Legge Mancino anche alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Nell’ambito della discussione parlamentare è stata sollevata un questione pregiudiziale di costituzionalità dal gruppo cattolico, approvata con il 54,8% dei voti, che ha determinato la bocciatura del disegno di legge. Ovvero, i membri della Camera, con una maggioranza di soli 63 voti, hanno ritenuto incostituzionale il testo del disegno di legge sostenendo che, in assenza di una definizione giuridica di “orientamento sessuale”, l'omosessualità e il lesbismo fossero paragonabili all'incesto, alla pedofilia e ad altri comportamenti sessuali devianti . Anche a fronte della presentazione del disegno di legge modificato, il voto è stato nuovamente negativo.

Questa catastrofe parlamentare, è stata possibile perché nel corso dell’iter legislativo la materia è stata trattata come la “concessione” di una tutela, come una questione morale, di buon senso (basta leggere i dibattiti parlamentari e i giornali per inorridire davanti al vuoto giuridico che ha caratterizzato il dibattito) e mai come una questione di eliminazione di una disparità di trattamento, di una discriminazione, già esistente. Ed infatti in Italia la discriminazione basata sul genere e sull’orientamento sessuale risulta la sola non tutelata penalmente, dunque le modifiche normative proposte si rendevano indispensabili per colmare un vuoto esistente... vuoto però del quale nessuno ha constatato l’esistenza, proprio perché manca la percezione del sessismo e dell’omofobia come forme di discriminazione degne di tutela alla pari delle altre. La l. 205/1993 (c.d. legge Mancino) infatti prevede come reati una serie di condotte commesse per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Gli stessi comportamenti non sono penalmente perseguibili, ne tutelati in altro modo, se compiuti per motivi di discriminazione di genere o basata sull’orientamento sessuale, categorie di discriminazione non incluse nella legge Mancino.

Tale vuoto di tutela appare ancora più illogico e ingiusto censurabile se si considera che la legge Mancino richiama esplicitamente la CERD , Convenzione “gemella” della CEDAW , attuandola. Proprio in ragione della medesima tutela riconosciuta dalle due Convenzioni all’art. 2 nei confronti della discriminazione di genere e di quella per motivi razziali, etnici, o nazionali, è auspicabile una equiparazione di protezione anche a livello nazionale. Questo solo ragionamento, da nessuna forza politica espresso in Parlamento né altrove, sarebbe stato di per sé sufficiente ad avvalorare con forza la necessaria modifica della L. Mancino, non solo per motivi di discriminazione sessuale, ma anche di genere. E riconoscere un disvalore penale ai discorsi di odio basati sul genere, oltre che sulla razza, sull’etnia, sulla nazionalità o sulla religione, avrebbe forse reso i nostri politici meno propensi al costante utilizzo di boutade sessiste nel discorso politico.

Il nodo centrale infatti, emerso con prepotenza grazie al sessismo spudorato di Berlusconi, è l’assenza in Italia della volontà di affrontare seriamente le questioni di genere in ogni ambito della vita politica e pubblica. Cioè si continua a negare l’esistenza di un rapporto stringente tra l'immaginario collettivo sul ruolo della donna e la disciplina del suo corpo, dei suoi diritti, della sua libertà attraverso il diritto, ma anche la concezione della politica stessa e del ruolo delle donne nella politica.

Finchè l’Italia non sarà in grado di affrontare e sciogliere questo nodo, un ritorno ad una democrazia effettiva non sarà possibile, perché non può esserci democrazia là dove le donne non vengono considerate soggetti di diritto.

Questi mesi ci hanno dimostrato con chiarezza quanto gli stereotipi legati al ruolo tradizionale della donna nella società (Eva, la tentatrice, - escort o prostituta di strada-, Maria, la donna di casa, la madre di famiglia, Wonderwoman, la donna che deve curare la casa, figliare, ma anche lavorare alla pari dell’uomo andando in pensione senza differenze di età) influiscano pesantemente non solo sul destino e sui diritti di donne e bambine, ma sulla società tutta.

E’ un dato di fatto che il ruolo del movimento femminista è stato indispensabile per l'accesso ai diritti fondamentali da parte delle donne. Eppure, le riforme giuridiche approvate a partire dagli anni Settanta grazie al femminismo, si sono dimostrate insufficienti a garantire in concreto il godimento per le donne del diritto a una vita libera da qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Infatti, alle modifiche normative non è seguito un cambio culturale. Gli stereotipi sul ruolo della donna nella società sono ancora profondamente radicati, e riscontrabili in molti dei discorsi politici, dei programmi dei governi, delle proposte di legge, degli arresti giurisprudenziali.

Questi stereotipi “minano alla base la condizione sociale delle donne, e sono all’origine della posizione di svantaggio occupata dalle donne in vari settori, compreso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica” (Osservazione Conclusiva n.15/2005 del Comitato CEDAW all’Italia).

Nonostante ciò ci venga evidenziato dagli organismi internazionale, in Italia ancora manca la capacità di cogliere la specificità della differenza di genere quale derivazione di una disparità di potere secolare tra uomini e donne. Il patriarcato esiste, ma ci si ostina a non riconoscerlo nelle forme in cui si manifesta.

Sulla base di una concezione cattolica e familista fortemente radicata, la differenza di genere viene ricondotta nell'alveo delle discriminazioni di cui sono vittima i “soggetti deboli”, così che le politiche di pari opportunità si risolvono in politiche assistenzialistiche e di tutela, anche mediante il ricorso allo strumento penale.

Dagli anni Settanta del secolo scorso si è determinato un netto spostamento di prospettiva dal c.d. paradigma dell'oppressione al c.d. paradigma della vittimizzazione : mentre la condizione pervasiva dell'oppressione richiede riforme di tipo strutturale, ovvero azioni rivolte a eliminare ostacolo al godimento effettivo dei diritti, come richiesto dalla CEDAW, la condizione soggettiva della vittimizzazione riduce il problema a una debolezza individuale, da tutelare, o a una situazione di rischio individuale, da arginare mediante l'utilizzo dello strumento penale.

L'assenza di un approccio di genere, la prevalenza di un approccio morale, ha determinato una profonda incoerenza tra quella che è la ratio posta a fondamento degli interventi politici e normativi in materia di pari opportunità e quello che dovrebbe essere il significato stesso delle pari opportunità, che, in attuazione dell'art. 3 Cost., dovrebbero costituire la “longa manus” dello Stato per attuare la CEDAW, le Raccomandazioni provenienti al Comitato CEDAW, e mediante tali azioni, operare al fine di “eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo,su base di parità tra l'uomo e la donna”(art. 1 CEDAW).

Al contrario, ancora oggi il diritto considera le donne in funzione del ruolo sociale rivestito (moglie, madre, oggetto sessuale), facendole oggetto di disciplina. Alla donna, in ragione della funzione procreatrice -oggetto di tutela-, non è concessa piena sovranità sul proprio corpo . Ciò la rende giuridicamente “individuo dimezzato” , in quanto non si ha il riconoscimento della soggettività piena della donna in quanto tale, ma avviene un declassamento a “non persona”, che rende i suoi diritti fondamentali “disponibili”, “relativi” in ragione del ruolo sociale assunto, e dunque ponderabili con altri beni socialmente rilevanti, quali ad esempio la morale della famiglia.

Il nesso tra legale e sociale è evidente. La relazione è biunivoca: se il diritto italiano è ancora profondamente androcentrico ed impermeabile al concetto di genere, è anche perché la società italiana continua ad essere ancora profondamente patriarcale, e viceversa.

Questo nesso come già evidenziato non investe soltanto la fase poietica del diritto, quella normativa, quanto pure la fase interpretativa, in grado essa stessa di riprodurre mediante il singolo giudizio le dinamiche di oppressione o di liberazione che il giudicante, là dove esistono vuoti normativi che lo consentano, può discrezionalmente assumere, facendosi o attore del mutamento sociale o ratificatore del discorso dominante.

Ciò comporta una deroga non scritta al carattere fondamentale dei diritti delle donne, il che si traduce in un vulnus alla democrazia.

III.

Davanti a un quadro così desolante, che fare? E che cosa è stato fatto dai Giuristi Democratici?

Va osservato che la nostra associazione, in stretta adesione al suo spirito statutario, è stata sempre in prima linea nel proporre una critica serrata al paradigma della vittimizzazione nell’approccio alle politiche di pari opportunità e nel promuovere proposte alternative in grado di concretizzare effettivi avanzamenti nella rimozione degli ostacoli strutturali che impediscono in concreto per le donne l’accesso ad alcuni dei diritti fondamentali, primi tra tutti la salute riproduttiva, il diritto alla genitorialità, e il diritto ad una vita libera dalla violenza.

Già nel 2006 infatti i Giuristi Democratici, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, lanciarono un appello alle Istituzioni per una donna soggetto di diritti e non oggetto di diritti , nel quale ricordavano che promuovere l’autodeterminazione femminile e garantire una vita libera da ogni forma di discriminazione e violenza basata sul genere e sull’orientamento sessuale è un impegno che riguarda tutta la comunità, ma in primo luogo rappresenta un'obbligazione dello Stato, assunta non solo Costituzionalmente ex art. 3, ma anche a livello internazionale attraverso il riconoscimento della validità dei vari Trattati, Dichiarazioni e Convenzioni a tutela dei diritti fondamentali della Persona, ed in particolar modo attraverso la ratifica della CEDAW. Con quel appello si sottolineava che nella realizzazione degli interventi legislativi e governativi non si è affatto tenuto conto delle Raccomandazioni provenienti dal Comitato per l'attuazione della CEDAW e, per la prima volta, i Giuristi Democratici traducevano in italiano e diffondevano le Raccomandazioni del 2005 . Altresì, nello stesso anno, i Giuristi Democratici, nell’analisi del disegno di legge Bindi-Mastella-Pollastrini, chiamati in audizione in Commissione Giustizia, sottolinearono come il testo normativo nel proprio impianto non soddisfasse né valorizzasse quanto richiesto a livello europeo ed internazionale per l'avanzamento dei Diritti delle Donne. In particolare, i Giuristi Democratici in quella sede proposero specifici emendamenti che riqualificavano il testo armonizzandolo con le osservazioni contenute nelle Raccomandazioni del Comitato per l’applicazione della CEDAW.

Da allora, in numerose altre occasioni abbiamo espresso la nostra criticità (nei confronti di politiche securitarie e repressive in materia di violenza sessuale, nei confronti di campagne pubblicitarie, ecc.) facendo richiamo ai principi sanciti dalla CEDAW e, in particolare, alle Raccomandazioni rivolte al Governo italiano.

I Giuristi Democratici hanno anche promosso la costituzione di parte civile delle ONG nei processi per femminicidio e per discriminazione di genere sul lavoro , ottenendo importantissimi risultati in termini di sensibilizzazione e di avanzamenti giurisprudenziali.

Nel 2010 i Giuristi Democratici, in collaborazione con D.i.RE, donne in rete contro la violenza (la rete nazionale dei centri antiviolenza), hanno invitato in Italia la Special Rapporteur ONU contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo, che ha presenziato a tre eventi: il 13 gennaio 2010 a Roma, il 14 gennaio a Bologna, il 15 gennaio a Ravenna. Si è trattato di tre incontri pubblici nel corso dei quali la Special Rapporteur ha incontrato le ONG, le associazioni femminili e femministe e la comunità, per riflettere sulla condizione femminile in Italia a 25 anni dalla ratifica della CEDAW e nell’ambito dei quali sono state delineate linee guida per un approccio basato sui diritti umani nel contrasto alla discriminazione e violenza di genere, anche per quanto riguarda i diritti delle donne migranti e rifugiate. A Bologna i Giuristi Democratici hanno organizzato anche un seminario di formazione forense , qualificato e partecipatissimo, nel corso del quale è stato spiegato il funzionamento degli strumenti internazionali di tutela delle donne vittime di discriminazione e violenza di genere, e le procedure attraverso le quali possono essere attivati.

A seguito di questi incontri, grazie alla documentazione sistematica sul femminicidio in Italia e in Europa, per i Giuristi Democratici sono stata invitata in qualità di esperta all’incontro seminariale (export group meeting) promosso dalla Special Rapporteur ONU contro la violenza sulle donne a New York il 12 ottobre 2011 sugli omicidi di donne per motivi di genere, presentando un paper su “Femmicidio e femminicidio in Europa. Gli omicidi di donne quale esito di precedente violenza domestica”.

I Giuristi Democratici stanno continuando in maniera sistematica il monitoraggio sui diritti delle donne in Italia: sia avendo partecipato attivamente alla Piattaforma nazionale “30 anni di CEDAW – Lavori in corsa” ed avendo promosso e curato la redazione del Rapporto Ombra sulla attuazione della CEDAW in Italia , presentato a New York nel luglio 2011, sia attraverso l’appoggio alla visita ufficiale della Special Rapporteur contro la violenza sulle donne in Italia, che si terrà nel gennaio 2012, e il lavoro di costante monitoraggio relativo all’attuazione da parte dell’Italia delle nuove raccomandazioni avanzate dal Comitato CEDAW a seguito della presentazione del Rapporto Ombra.

I documenti prodotti e le iniziative in cantiere, gli aggiornamenti in materia e altro materiale informativo sono raccolti sia nella sezione “genere-famiglie” del sito dei Giuristi Democratici sia nel blog “Giuristi democratici per la CEDAW” .

Il lavoro che ci proponiamo di promuovere per il futuro non rappresenta altro che la continuazione di un percorso già consolidato di azioni di contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere, che prevede momenti di sensibilizzazione contro il femminicidio, la formazione degli operatori giuridici sugli strumenti nazionale ed internazionali di contrasto alla discriminazione e violenza di genere, l’analisi delle norme e delle prassi discriminatorie tanto in ambito amministrativo, quanto in ambito giurisdizione e sociale in generale.

Il Rapporto ombra sulla implementazione della CEDAW in Italia rappresenta un vero e proprio libro nero sulle principali violazioni dei diritti delle donne italiane quali garantiti dalla Convenzione.

E’ la prima volta, dalla ratifica della Convenzione nel 1985, che un gruppo di donne, io, le altre colleghe di Giuristi Democratici e numerosissime altre donne provenienti da diverse realtà accademiche, associative e sociali del Paese, produce all’ONU un rapporto ombra della società civile, antagonista rispetto al rapporto governativo, che evidenzi le criticità e le mancanze rispetto alla (insufficiente) implementazione della Convenzione in Italia. Per me ha costituito la realizzazione di un sogno promuovere e coordinare questo progetto, e un grande onore, insieme alle altre rappresentanti delle associazioni della Piattaforma “Lavori in corsa-30 anni di CEDAW”, poterlo presentare alle Nazioni Unite nel corso della sessione di esame.

Al Rapporto Ombra hanno aderito tutte le principali ONG italiane, ma anche ACLI, collettivi femministi, singole e singoli .

La nostra partecipazione, anche di lobby fisica alle Nazioni Unite, oltre che con un corposo e dettagliato documento, alla procedura di monitoraggio relativa all’implementazione della CEDAW, ha consentito che venissero indirizzate al Governo raccomandazioni estremamente forti e specifiche, relative a questioni ignorate o affrontate in maniera non adeguata sia sul piano politico che normativo dalle Istituzioni, da noi sollevate in quella sede anche attraverso l’esposizione di casi concreti.

Molte delle raccomandazioni potranno essere utilizzate per promuovere riforme legislative, questioni di costituzionalità e azioni di responsabilità nei confronti dello Stato italiano.

Tra i temi evidenziati dal Comitato CEDAW ricordiamo in questa sede, in quanto trasversali alle attività associative e possibile oggetto di iniziative specifiche di informazione e di azione:

- R. 15/2011: la diffusione della Convenzione . Il Comitato è preoccupato che le disposizioni contenute nella Convenzione e nel Protocollo Opzionale, così come le raccomandazioni generali del Comitato, non sono state tradotte in italiano e non sono sufficientemente conosciute da tutte le amministrazioni, dalla società civile e tra le donne stesse. Il Comitato è inoltre preoccupato perchè la Convenzione non ha ricevuto lo stesso grado di visibilità e di importanza riservato agli strumenti giuridici regionali, in particolare alle Direttive UE, e pertanto non è regolarmente usata quale riferimento giuridico per le misure, comprese quelle legislative, volte alla eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e alla promozione dell’uguaglianza di genere nello Stato-membro.

- R. 22-25/2011: la lotta culturale agli stereotipi sul ruolo tradizionale della donna nella società . Il Comitato rimane profondamente preoccupato per la rappresentazione della donna quale oggetto sessuale e per gli stereotipi circa i ruoli e le responsabilità dell’uomo e della donna nella famiglia e nella società. Tali stereotipi, contenuti anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dai politici, minano la condizione sociale della donna, come emerge dalla posizione svantaggiata delle donne in una serie di settori, incluso il mercato del lavoro e l’accesso alla vita politica e alle cariche decisionali, condizionano le scelte delle donne nei loro studi ed in ambito professionale e comportano che le politiche e le strategie adottate generino risultati ed impatti diseguali tra uomini e donne.

- R. 26-27/2011: la violenza sulle donne . Il Comitato rimane preoccupato per l’elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, Rom e Sinte. Il Comitato è inoltre preoccupato per l’elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner.

- R. 28-31 /2011: tratta e sfruttamento della prostituzione Il Comitato è preoccupato che l’applicazione dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, che prevede un permesso speciale di residenza per le vittime di tratta e sfruttamento, può, se interpretato restrittivamente, privare di adeguata protezione le donne vittime di tratta che sono state trafficate in un altro Paese e successivamente portate in Italia a fini della tratta. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che il “pacchetto sicurezza” adottato dal Governo nel 2010 ha seriamente impedito un’adeguata identificazione delle vittime potenziali di tratta da parte delle Forze dell’ordine. Il Comitato è preoccupato per il riconoscimento da parte dello Stato-membro che la proposta di criminalizzazione della prostituzione in spazi pubblici “ha una funzione di pubblica sicurezza e di decoro della vita urbana” e che apparentemente i diritti delle donne coinvolte nella prostituzione in strada - la maggior parte delle quali migranti - non sono stati presi in considerazione nella formulazione di tali misure. Il Comitato nota, inoltre, che lo Stato-membro considera la prostituzione come un fenomeno nascosto e sconosciuto che tende ad essere praticato in spazi chiusi. Il Comitato è preoccupato per l’assenza di programmi di assistenza e sostegno alle donne che desiderano lasciare la prostituzione e che non sono state vittime dello sfruttamento.

- R. 32-33/2011: partecipazione alla vita politica e pubblica . Il Comitato nota una limitata crescita della rappresentanza delle donne in Senato e alla Camera dei Deputati, ma rimane profondamente preoccupato per il fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nel Parlamento Nazionale, a livello regionale, nel settore giudiziario, nelle posizioni di vertice della pubblica amministrazione e nella carriera diplomatica, così come in ruoli decisionali del settore privato, limitando così la partecipazione delle donne nei processi decisionali in tutti i settori. Il Comitato, inoltre, esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sulla presenza delle donne migranti nelle posizioni decisionali in un Paese dove i migranti costituiscono un’ampia percentuale della popolazione.

- R. 36-41/2011: lavoro . Il Comitato continua ad essere preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, caratterizzata dalla persistenza di un elevato tasso di disoccupazione femminile, nonostante l’alto livello di istruzione delle donne. Il Comitato intende portare all’attenzione dello Stato-membro la situazione di svantaggio delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni familiari e le relative conseguenze sul pensionamento e le pensioni di anzianità, nonché la concentrazione delle donne in aree lavorative poco remunerative, la differenza salariale tra uomo e donna ed il fatto che un numero significativo di donne lascia la forza-lavoro dopo la nascita dei figli e che solo il 10% dei congedi parentali viene richiesto dai padri. Il Comitato nota l’intenzione dello Stato-membro di adottare un piano nazionale di riforma che preveda, entro il 2020, un aumento del 12% dell’occupazione femminile, oltre l’introduzione di incentivi per un lavoro stabile. A tal proposito, il Comitato sottopone all’attenzione dello Stato-membro l’obbligo di assicurare l’uniformità di risultati di una tale riforma su tutto il territorio nazionale.(…) Il Comitato è, inoltre, preoccupato per le difficoltà incontrate dalle donne immigrate e dalle donne con disabilità relativamente alla loro integrazione e partecipazione nel mercato del lavoro.

- R. 42-45/2011: salute . Il Comitato nota con preoccupazione che tale tipo di cancro –mammario- è il più comune oltre che causa di mortalità per le donne in Italia. Anche se il Comitato riconosce i risultati raggiunti su tutto il territorio nazionale, il Comitato rimane preoccupato che oltre il 60% delle donne nel Sud del Paese non hanno accesso alla mammografia perfino nella cornice dei programmi organizzati (…)il Comitato è preoccupato del fatto che non è disponibile alcun dato sistematico e comparabile sull’incidenza dell’HIV tra le donne tossicodipendenti in carcere. Inoltre il Comitato è preoccupato del fatto che le donne immigrate vengano infettate dall’HIV/AIDS in maniera esponenziale.

- R. 48-51/2011: relazioni familiari e conseguenze economiche del divorzio . Il Comitato nota che la mediazione obbligatoria nell’ambito dei procedimenti di divorzio non si applica nei casi di violenza intra-familiare, ma rimane comunque preoccupato per la durata delle procedure di divorzio, che può accrescere il rischio di violenza nei confronti delle donne…50. Il Comitato ha notato che la Legge n.54/2006 ha introdotto l’affido condiviso (fisico) come via preferita in caso di separazione o divorzio. Tuttavia il Comitato è preoccupato per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambiamento legale, in particolare alla luce di ricerche comparative che indichino gli effetti negativi sui minori, specialmente sui bambini più piccoli, in caso di imposizione dell’affido condiviso. Il Comitato è, inoltre, preoccupato per il fatto che, nell’ambito dei procedimenti relativi all’affido condiviso, in caso di presunti episodi di abuso sui minori, possano essere prodotte consulenze basate sulla dubbia teoria della Sindrome da Alienazione Parentale.

- R. 52-53/2011:gruppi di donne svantaggiate . Il Comitato è profondamente preoccupato che esse sono soggette a forme di discriminazione multipla relativamente all’accesso all’istruzione, alla salute ed al lavoro. Il Comitato rimane, inoltre, preoccupato per la violenza e la discriminazione di genere che tali donne subiscono nelle rispettive comunità, quali il matrimonio precoce. Il Comitato, inoltre, nota la prevalenza delle mutilazioni genitali femminili tra le donne migranti. Il Comitato è, infine, preoccupato dal fatto che il Rapporto dello Stato-membro contiene insufficienti informazioni circa le misure prese per migliorare la situazione delle donne anziane e per il fatto che le donne anziane possano essere marginalizzate, in particolare quelle migranti.

L’importanza del Rapporto Ombra è enorme anche sul piano simbolico.

Abbiamo visto come i diritti fondamentali delle donne, pur essendo riconosciuti a livello costituzionale e di legislazione di attuazione di norme costituzionali, spesso in concreto non trovano protezione adeguata per il solo fatto che non vengono accettati dal sistema culturale egemonico, quello patriarcale, come norme fondamentali dell'ordinamento, ma vengono piuttosto considerate alla stregua di principi programmatici,dunque derogabili. E che sull'etica dei diritti, quindi, prevale l'etica dei valori.

La potenza simbolica del Rapporto Ombra sta nell’aver declinato le istanze femministe, la critica di genere al diritto ed alla politica, in termini di violazione dei diritti umani: facendo prevalere nella rivendicazione, quindi, l’etica dei diritti su quella dei valori.

Declinare le istanze del femminismo in termini di diritti fondamentali, consente di richiamare lo Stato alle proprie responsabilità, e la condanna da parte degli organi internazionali nei suoi confronti costituisce una cerimonia di degradazione per le Istituzioni coinvolte, che favorisce una discussione pubblica sui valori sociali, sui confini simbolici della società.

Lo spostamento delle rivendicazioni femministe su un piano “glocale” costituisce un efficace meccanismo politico di giustiziabilità dei diritti fondamentali basati sul genere, che connette la lotta delle donne italiane a quella delle donne di altri continenti: pensiamo ad esempio alla Raccomandazione all’Italia sul femminicidio ed alla condanna dello Stato messicano davanti alla Corte interamericana dei diritti umani per i femminicidi avvenuti nello Stato di Chihuahua, resa possibile grazie alla mobilitazione dei gruppi femministi messicani che hanno reclamato le gravi negligenze del Governo messicano nel prevenire indagare e reprimere tali crimini come una violazione sistematica dei diritti delle donne. E pensiamo agli effetti della sentenza “Campo Algodonero” della Corte interamericana dei diritti umani sulla sentenza “Opuz c. Turchia” della Corte Europea per i diritti umani….

L'alleanza creata dall'attivismo femminista con gli organismi regionali e internazionali a tutela dei diritti umani, dimostra che le donne possono essere esse stesse artefici del cambiamento, soggetti politici in grado di trasformare il punto di vista valido e consolidato sul precedente autoritativo .

Se vogliamo, parafrasando Deleuze, la rivendicazione femminista agita sul piano internazionale, costituisce nella società (patriarcale) del controllo globale, una delle più radicali forme di resistenza capaci di “ridare una chance a un comunismo inteso come “organizzazione trasversale di individui liberi”” .

Per questo, continueremo a promuovere come Giuristi Democratici la più ampia conoscenza e partecipazione possibile a questo tipo di processi, sia attraverso iniziative di sensibilizzazione che iniziative di formazione, al fine di accelerare il processo verso una democrazia di genere, inclusiva di tutte le differenze: l’unica democrazia possibile.




martedì 20 settembre 2011

Rapporto ombra CEDAW: intervista a tre voci

Fonte: Style.it
Intervista di Barbara Rivoli

Tutto inizia nel 2006, quando durante gli Stati Generali della Solidarietà e la Cooperazione allo Sviluppo Simona Lanzoni e Claudia Signoretti (entrambe Fondazione Pangea Onlus) creano il gruppo di lavoro Politiche di genere per occuparsi insieme di politiche e pratiche di cooperazione per promuovere i diritti delle donne. Barbara Spinelli (giurista), le "raggiunge" nel 2009, alla Conferenza internazionale sulla violenza sulle donne del G8; dove - ricorda - "eravamo tra le poche rappresentanti della società civile riuscite ad entrare".

Tutte e tre conoscono già le indicazioni del Cedaw, e sanno bene quanto ci sia ancora da fare in Italia perché quella convenzione sia applicata davvero.

Da quella consapevolezza alla piattaforma Lavori in Corsa - 30 anni Cedaw e al Rapporto Ombra (finito anche sul tavolo Onu a New York lo scorso 14 luglio , durante l'incontro fra il Comitato CEDAW e i delegati del nostro governo ndr) il passo è stato breve, ma - come ci raccontano loro stesse - per ottenere che le pari opportunità siano una realtà (e non solo uno strumento di propaganda politica o un contentino) siamo ancora solo all'inizio.

Quando e perché avete deciso di produrre un Rapporto Ombra?
Claudia Signoretti dice: «Quando, leggendo nel dicembre 2009 il VI Rapporto periodico presentato dall'Italia sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Convenzione CEDAW, ci siamo rese conto che non rispecchiava quello che avremmo voluto leggere noi donne. Abbiamo capito che serviva un Rapporto Ombra che evidenziasse le mancanze nella promozione dei diritti delle donne nel nostro Paese, e indicasse le aree in cui era necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni».
«Lo scollamento tra la vita reale delle donne e quella che emergeva dal rapporto ufficiale - aggiunge Simona Lanzoni - (tra l'altro scritto solo in inglese e quindi poco fruibile dall'italiano medio, per di più pubblicato solo sul sito della Nazioni Unite) diceva chiaramente che la società civile doveva intervenire, che serviva uno strumento che permettesse - dal punto di vista giuridico e non solo - di capire cosa sono le discriminazioni di genere e quali sono le conseguenze pesantissime che paghiamo ogni giorno noi donne, spesso anche inconsapevolmente, altrimenti con rassegnazione».
«Era un'idea che avevo in testa già dal 2006, - completa Barbara Spinelli - ma si trattava di un lavoro immane di raccolta e analisi di dati; l'incontro con la Piattaforma e l'impegno costante, gratuito e generoso di tutte noi lo ha reso possibile, e dimostra che le donne conoscono i loro diritti e vogliono che lo Stato agisca in conformità alle sue obbligazioni internazionali. Il nostro Rapporto Ombra vuole essere uno strumento di liberazione: solo se si è informate, sia sui nostri diritti sia sulle mancanze dello Stato nel rispettarli, si può lottare per vederli riconosciuti. Molte donne, anche impegnate politicamente, quando parlano di questioni relative alle donne, di discriminazione sul lavoro o di violenza, fanno fatica a declinare i fatti in termini di violazione dei diritti fondamentali delle donne».

Qual è stato il momento più sconfortante durante la vostra ricerca?
Simona Lanzoni: «È stata la percezione del quadro "Italia" d'insieme: decisamente sconfortante e senza futuro, perché le donne sono il motore, sono futuro!».
Claudia Signoretti «Vedere i dati che riguardano l'accesso delle donne al mercato del lavoro, le loro possibilità di carriera, la conciliazione tra lavoro e maternità, i trattamenti pensionistici. Il tasso di donne inattive in Italia è del 48,9%: cioè una donna su due non cerca lavoro. Il tasso di occupazione femminile è del 46%, ma al sud scende 30,6%. Il loro stipendio è circa 22% in meno dei colleghi maschi. Lavoro e maternità sono più inconciliabili che in qualsiasi altro Paese europeo, infatti da noi oltre un quarto delle donne occupate abbandona il lavoro dopo la maternità. Infine, le donne lavoratrici che maturano una pensione sono una percentuale molto più bassa rispetto ai lavoratori uomini, e comunque la loro pensione resta mediamente più bassa: circa il 30,5% in meno rispetto a quella degli uomini».
Barbara Spinelli «L'assenza di rilevazioni statistiche su molti temi fondamentali è stata una costante che ci ha ostacolato e demoralizzato nella preparazione dell'intero rapporto: per esempio i dati disaggregati regione per regione sull'obiezione di coscienza negli ospedali pubblici. Io abito a Bologna e in quel momento mi sono sentita davvero fortunata rispetto alle mie coetanee lucane. E poi il silenzio che circonda le enormi discriminazioni e violenze subite dalle donne disabili, una vergogna nazionale. Finita la stesura del Rapporto Ombra, mi è parso come se avessimo raccolto la testimonianza di milioni di donne e l'avessimo concentrata in quelle 150 pagine per riconsegnarla a loro ed alle Istituzioni a memoria di quello che era stato e di insieme potremo disegnare un futuro migliore. E' stata una sensazione quasi religiosa. Un momento bellissimo. E noi ci crediamo davvero».

E dopo la presentazione del rapporto?
Simona Lanzoni: «La sensazione di impotenza, perché noi società civile mettiamo grande impegno per migliorare le cose (per le donne ma non solo!) però poi decide chi è al governo. E se chi governa e fa politica non conosce i nostri problemi, non li accoglie né li ascolta, se non si fa promotore di politiche di miglioramento, allora c'è solo il vuoto".
Claudia Signoretti: «Quando, durante la sessione di valutazione che si è tenuta il 14 luglio 2011, molte delle domande poste dai membri del Comitato CEDAW ai rappresentati del nostro governo sono rimaste inevase».
Barbara Spinelli: «Ero veramente furiosa quando, il 14 luglio, il Governo ha presentato alcuni dati mistificandoli totalmente. Personalmente, assistendo numerose vittime di matrimoni forzati e conoscendo i dati relativi al fenomeno, mi sono indignata quando è stato riferito che si tratta di casi rarissimi e che sono peculiari di altre regioni del mondo. Il tentato suicidio di Nura a Bologna, pochi giorni fa, dimostra la disperazione e l'impotenza legata a questi casi di violenza».

Qual è secondo voi la strada ottenere il rispetto delle direttive del Cedaw?
Simona Lanzoni: «Continuare a lavorare come società civile restando unite. Le raccomandazioni Onu sono solo l'inizio di un percorso, ma serve che le istituzioni capiscano che devono acquisire una prospettiva di genere, cosa che migliorerebbe la situazione non solo per le donne, ma per tutti».
Claudia Signoretti: «Crediamo che la società civile possa fornire un contributo strategico importante. Per questo speriamo che questo sia l'inizio di un dialogo costruttivo con le istituzioni per migliorare le politiche di pari opportunità in Italia, e contrastare sul lungo periodo le discriminazioni nei confronti delle donne. Per fare ciò è però indispensabile l'istituzione di un organismo nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, che preveda, al proprio interno, un monitoraggio continuo sulle politiche di promozione e protezione dei diritti delle donne».
Barbara Spinelli: «Dobbiamo iniziare a guardare alle politiche di pari opportunità attraverso una "lente" dei diritti umani come la CEDAW. Diffonderla tra le attiviste e tra le donne impegnate in politica a livello locale e regionale potrebbe creare una nuova consapevolezza, un nuovo approccio. Se non riusciremo ad instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni anche a livello nazionale, e se i diritti delle donne continueranno ad essere sistematicamente violati, allora sarà necessario percorrere anche la strada giuridica: anche se in Italia sono sconosciuti ed inutilizzati, esistono numerosi strumenti internazionali di diritto umanitario che possono essere attivati».

In tutto questo - di fronte alle direttive disattese, alla discriminazione di genere, alla disinformazione - le donne che ruolo hanno?
Simona Lanzoni: «Le donne sono un fattore di sviluppo nella società che non viene sufficientemente considerata né dai politici italiani né dal governo; avallare politiche che costringono o restringono gli spazi delle donne nella vita politica, economica, sociale e culturale vuol dire togliere loro gli strumenti che servono per esigere l'applicazione dei propri diritti non solo sulla Carta ma nella vita quotidiana».
Claudia Signoretti: «Come in ogni paese, il contributo delle donne è fondamentale per la crescita e il cambiamento della società, per questo crediamo sia importante che venga valorizzato. Il nostro lavoro rifiuta ogni approccio vittimistico da parte delle donne, e non vuole fermarsi alla denuncia. Per dare più forza alle azioni e alle idee delle tante donne che a ogni latitudine cercano di dare delle risposte, ma che spesso hanno scarsa visibilità e scarso riconoscimento, vogliamo rendere quante più persone consapevoli e informate dei propri diritti e di come tutelarli».
Barbara Spinelli: «Un ruolo fondamentale: la rivoluzione parte da noi, dalle idee, dai progetti e dalle relazioni che ogni giorno, anche nel nostro quotidiano, portiamo avanti. L'impegno in prima persona è indispensabile: anche semplicemente non tollerando passivamente atteggiamenti e battute sessiste che pure ci danno fastidio.
Questo però non solleva i maschi dal doversi ripensare nella loro identità, dal rivedere gli stereotipi culturali legati ai ruoli tradizionali né dal dovere di promuovere e riconoscere i diritti delle donne: come ricordato nel Rapporto, le leggi sulle quote rosa non passarono proprio a causa di un'alleanza di voto maschile, trasversale ai partiti».
Esiste un approccio generazionalmente trasversale al problema o a generazioni diverse corrispondono atteggiamenti e aspettative diverse?
Simona Lanzoni: «Questo lavoro è stato un'occasione per moltissime giovani esperte di unire le proprie competenze con l'esperienza delle altre».
Claudia Signoretti: «Finora ha prevalso un approccio generazionale, mentre l'elemento innovativo del nostro gruppo sta proprio nella trasversalità rispetto all'età. Infatti è stata la prima volta la società civile italiana ha presentato un Rapporto Ombra al quale hanno collaborato professioniste, accademiche, attiviste e avvocate di ogni età. E poi hanno aderito organizzazioni della società civile molto diverse tra loro: organizzazioni civiche, religiose, femminili e femministe, rete dei centri antiviolenza, sindacati, organizzazioni di rom e di migranti, di donne lesbiche, di prostitute, di giuriste/i, organizzazioni per la pace, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, …»
Barbara Spinelli: «La Piattaforma raccoglie donne di varie generazioni, che da sempre hanno concepito la propria attività come advocacy per i diritti delle donne: un approccio che a noi sembra quello che serve per guidare sia la lobby politica delle donne sia l'attività istituzionale in materia di pari opportunità. Parlare di pari opportunità infatti è deviante: lo Stato ha già l'obbligo di garantire pari accesso e godimento dei diritti fondamentali! L'obiettivo, comunque, è ben chiaro a tutte noi e le aspettative sono condivise: mentre eravamo a New York è stato meraviglioso ricevere centinaia di messaggi di donne di ogni età, amiche e sconosciute, che ci incoraggiavano ad andare avanti e ci ringraziavano per il lavoro fatto. Vuol dire che basta una scintilla, che poi il fuoco si accende».



mercoledì 7 settembre 2011

CEDAW e diritti delle donne migranti. Corso di diritto antidiscriminatorio per avvocati.

Formazione ASGI
Summer school: "La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell'Unione europea".


Centro congressi "Ca' Vecchia" di Sasso Marconi (Bologna)
 22-24 settembre 2011

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Nuove Iscrizioni solo con riserva in caso di riuncia di persone precedentemente iscritte.

Il programma

Giovedì 22 settembre 2011

ore 15.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione della summer-school a cura dell'avv. Lorenzo Trucco, Presidente dell'ASGI
Ore 15.15
I. sessione. Diritto dell'Unione europea e divieto di discriminazioni (ore 15.15- 19.45)
Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone. Il principio di non discriminazione dei cittadini UE alla prova della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, Prof. Stefano Amadeo, Associato di Diritto Internazionale e dell'Unione europea nell'Università di Trieste, Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea
ore 16.30: Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione europea e nell'ordinamento interno, dott. Fabio Spitaleri, già referendario alla Corte di Giustizia europea, dottore di ricerca e professore a contratto in Diritto Comunitario del Mercato Interno e della Concorrenza nell' Università di Trieste
Ore 18.15: Le categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE protetti dal principio di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea (familiari di cittadini UE, lungo soggiornanti, accordi di associazione euro-mediterranei). Problematiche di attualità, dott. Walter Citti, consulente del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI

Venerdì 23 settembre 2011

II sessione. Profili costituzionali ed internazionali del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazioni. (ore 9.00 - 13.00)

Ore 9.00 La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritti fondamentali degli stranieri e divieto di discriminazioni, Prof. Paolo Bonetti, Associato di Diritto Costituzionale nell'Università di Milano-Bicocca
Ore 11.30 Le discriminazioni multiple nei confronti delle donne migranti in Italia alla luce della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), Avv. Barbara Spinelli, del Foro di Bologna

III Sessione. Lineamenti fondamentali della giurisprudenza italiana in materia di divieti di discriminazioni per motivi etnico-razziali e di nazionalità (ore 14.30 - 19.30)

L'azione giudiziaria anti-discriminazione. Profili processuali e poteri del giudice, Avv. Alberto Guariso, Foro di Milano
Profili discriminatori di talune prestazioni di welfare nell'ordinamento italiano, dott. William Chiaromonte, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro nell' Università di Firenze
Ore 17.30 Poteri di ordinanza dei Sindaci e divieto di discriminazioni, Avv. Nazzarena Zorzella, Foro di Bologna
La giurisprudenza in materia di discriminazioni nell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e nei poteri di controllo della polizia locale, Avv. Enrico Varali, Foro di Verona

Sabato 24 settembre 2011

IV Sessione (ore 9.00 - 13.00)
Ore 9.00 La discriminazione degli stranieri nell'accesso ai rapporti di pubblico impiego, Avv. Daniela Consoli, Foro di Firenze
Ore 11.00 Diritto sportivo e divieti di discriminazione, Avv. Vittorio Rigo, Foro di Vicenza

V sessione (ore 14.30 - 17.00)
Ore 14.30 Rapporti assicurativi e divieti di discriminazione. Il caso dei contratti R.C. Auto ed il risarcimento danni, Avv. Alberto Guariso, Foro di Milano
Profili discriminatori dell'"emergenza nomadi" in Italia, Avv. Salvatore Fachile, Foro di Roma

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con l'attribuibilità di n. 20 crediti formativi per gli avvocati e i praticanti legali per la frequenza dell'intero seminario.





E' un Paese per donne? A Bari la presentazione del Rapporto Ombra sulla attuazione della CEDAW in Italia



E’ un Paese per donne?

Lungo viaggio nelle politiche di genere nel nostro Paese e in Puglia in occasione della presentazione del rapporto ombra sull’attuazione della CEDAW (Convenzione per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne) in Italia

Domenica 11/9/2011 ore 10,30
Padiglione Regione Puglia (n.152)
Fiera del Levante
BARI

Saluti: On. Dott. Nichi Vendola – Presidente della Regione Puglia

Relazioni:

30 anni di CEDAW e la promozione dei diritti delle donne in Italia”.
Dott. Claudia Signoretti - Pangea Onlus, Roma, redattrice del rapporto ombra

La CEDAW e il diritto delle donne alla partecipazione politica”.
Avv. Barbara Spinelli – Foro di Bologna, Giuristi Democratici, redattrice del rapporto ombra

La rappresentanza di genere in Italia e in Puglia”.
Avv. Valeria Pellegrino – Foro di Lecce

Coordina:

Avv. Francesca la Forgia – Foro di Trani, Ass. Un desiderio in comune, Giuristi Democratici.

Intervengono:

Dott. Serenella Molendini, Consigliera di Parità per la Puglia
Dott. Magda Terrevoli, Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità
Avv. Anna Losurdo, Presidente CPO Ordine Avvocati di Bari
Prof. Luisa Giorgio, Università di Bari, Comitato Pari Opportunità

Conclude:

Dott. Elena Gentile – Assessore Regionale al Welfare e alle Pari Opportunità.


http://www.flickr.com/photos/regionepuglia/6135479705/